Colpa nautica, colpa grave, dolo: parliamo di assicurazione e coperture

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Colpa nautica, colpa grave, dolo: parliamo di assicurazione e coperture

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Pubblicato da www.newsliguria.com in Nautica · 9 Settembre 2017
In quali casi l’assicurazione risponde? E cosa si intende per colpa nautica? Qualche chiarimento per orientarsi meglio.

I lettori di Liguria Nautica hanno forse già avuto modo di  apprendere dell’OTAM 45 affondato a Panarea, presso la secca delle  Formiche. Per fortuna, non ci sono state conseguenze per le quattro  persone a bordo, tutte illese grazie all’intervento dei soccorritori, ma  lo yacht ha riportato uno squarcio sulla fiancata (per chi si fosse  perso la notizia, qui tutti  i dettagli). Evitati, dunque, i risvolti più gravi, l’accaduto offre –  senza entrare nel merito della vicenda – lo spunto per approfondire cosa  preveda la disciplina in materia di colpa e coperture assicurative e  capire, così, in quali casi l’assicurazione sia obbligata a rispondere,  almeno in via generale.
Ai sensi dell’art. 524 del Codice della Navigazione, l’assicuratore  risponde se il sinistro dipende in tutto o in parte da colpa del  comandante o degli altri componenti dell’equipaggio, purché vi sia  rimasto estraneo l’assicurato. Se, però, l’assicurato è anche comandante  della nave, l’assicurazione risponde limitatamente alla colpa nautica  di questi.
Per colpa nautica devono intendersi quei  comportamenti caratterizzati da negligenza, imprudenza o imperizia  nell’espletamento di mansioni relative alla conduzione dell’imbarcazione  (si parla a questo proposito di colpa “nella navigazione”, con  riferimento, ad esempio, ad errori di manovra, di rotta, di ancoraggio)  oppure alla manutenzione e dunque al funzionamento di quanto necessario  alla navigazione (la cosiddetta colpa “nell’amministrazione della  nave”).
E’ esclusa, invece, la copertura assicurativa per i sinistri cagionati da dolo – e, dunque, intenzionalità – o colpa grave  del contraente, dell’assicurato o del beneficiario (a meno che le parti  non si accordino diversamente per l’ipotesi di colpa grave). Il  principio è dettato all’art. 1900 del codice civile in materia di  assicurazioni in generale, ma applicabile anche in campo marittimo,  poiché le esigenze cui risponde sono evidentemente le medesime: evitare  che il beneficiario agisca con faciloneria o, peggio, con lo specifico  intento di frodare l’assicurazione.
Per contro, tuttavia, l’obbligo dell’assicuratore sussiste se ad  agire con dolo o colpa grave sia stato non l’assicurato, ma un soggetto  che si trovi sotto la responsabilità di questi, come ad esempio un  dipendente. Le parti possono senz’altro accordarsi per escludere  quest’obbligo in capo all’assicuratore, cosa che di frequente avviene  nella prassi, ma forse è utile sapere che una simile clausola di  limitazione della responsabilità per essere valida richiede una  specifica approvazione per iscritto.
Infine, è importante ricordare che l’assicuratore è comunque  obbligato, quand’anche le parti abbiano pattuito diversamente, per i  sinistri che siano conseguenza di atti compiuti per dovere di  solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all’assicurato e  all’assicuratore.
Senza pretesa di rendere, quindi, una consulenza legale, si è cercato  qui di fornire con la maggiore semplicità possibile qualche utile  chiarimento ai lettori che si trovino a sottoscrivere un contratto o che  siano semplicemente interessati a conoscere meglio un settore,  estremamente ampio ed assai tecnico, quale quello delle assicurazioni.
Maria Elena Iafolla



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